Titolo VI: Disposizioni finali e transitorie

Art. 94
Norme di rinvio
1.Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento al D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e alle leggi concernenti l'attività degli enti locali.
2.
Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti, in quanto compatibili, precedentemente adottati ed esecutivi sino alla approvazione di quelli previsti dal presente statuto.
Art. 95
Deliberazioni dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.
2.
Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.
Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per le modifiche dello statuto.
4.
Lo statuto è inviato dal Comune, dopo l'approvazione, alla Regione Abruzzo per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
5.
Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Art. 96
Entrata in vigore
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.





